Alunni con disabilita’ e burocrazia scolastica, inizia un nuovo anno
Disabilità
Alunni con disabilita’ e burocrazia scolastica, inizia un nuovo anno
02/09/15

La scuola e il suo groviglio di sigle: POF, GLHI, GLI, GLHO, DSA, BES, GLIP, GLIR, DF, PDF, PEI … Facciamo un po’ di chiarezza.
Molto spesso l’iter che dalla certificazione giunge all’assegnazione dell’insegnante di sostegno e, poi, alla stesura dei documenti connessi, non è accompagnato da un’adeguata informazione con cui le famiglie possano prendere piena consapevolezza dei diritti e dei doveri implicati. Molti genitori incontrano non poche difficoltà, soprattutto all’inizio del percorso scolastico e spesso faticano a districarsi nei meandri della burocrazia scolastica. Uno degli aspetti che generano confusione è il gran numero di acronimi che vengono utilizzati tra gli addetti ai lavori. Vediamone insieme alcuni molto ricorrenti.

E’ importante innanzitutto sapere che ogni istituzione scolastica deve inserire nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) le misure attivate per favorire i processi di inclusione degli alunni con disabilità. La centralità dell’integrazione scolastica infatti, già compiutamente normata dalla legge n. 104/92, è stata confermata da tutta la legislazione successiva e poi dalle scuole autonome. Le famiglie possono quindi consultare il POF della scuola di riferimento e prendere visione delle progettualità di carattere inclusivo in essa previste.

In ogni scuola, inoltre, sono costituiti Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI); essi trovano origine nei Gruppi di Lavoro per l’Integrazione d’istituto (GLHI), già previsti dalla legge n. 104 ed oggi integrati da nuove risorse presenti nelle scuole: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni. I compiti precipui di tali gruppi sono stati ridefiniti nella recente normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES) ed oggi riguardano non solo agli alunni con disabilità, ma anche tutti gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con altri BES. Nello specifico i GLI si occupano di rilevare i BES presenti nella scuola, documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, coordinare le proposte emerse dai GLH Operativi (GLHO) ed elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. Quest’ultimo sarà discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici Scolastici Regionali (USR), nonché ai Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) e Regionali (GLIR), per la richiesta di organico di sostegno; sarà inoltre inviato alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.

I GLHO sono invece gruppi di lavoro composti dal Consiglio di Classe, dai referenti dell’ASL, dai genitori dell’alunno con disabilità; se previsti, ne fanno parte anche l’operatore socio-sanitaro che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione o il collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica. Tale gruppo si riunisce periodicamente ed ha il compito fondamentale di stilare e aggiornare congiuntamente alcuni documenti fondamentali che accompagnano il percorso didattico-educativo dell’alunno con disabilità. Per ogni incontro è prevista la stesura di un verbale che viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno custodito presso gli uffici di segreteria scolastica. I principali documenti contenuti in tale fascicolo sono la certificazione, la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Di questi ultimi e di altro ci occuperemo nei prossimi giorni

Informazioni di base, dalla certificazione al PEI

I bambini disabili, su richiesta della famiglia, possono essere certificati in quanto alunni in situazione di handicap,  come previsto dalla L. 104/92. La certificazione è quel documento che, partendo dalla diagnosi e dalla patologia specifica, indica in dettaglio la tipologia di disabilità che ne deriva e la sua gravità , nonché l’eventuale necessità di personale assistente, di trattamenti riabilitativi e dell’insegnante di sostegno.
Questo primo importante intervento è seguito dalla stesura della Diagnosi Funzionale (DF),  che è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno. Essa viene redatta da una commissione composta dal medico specialista nella patologia, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali delle ASL. La sua finalità è il recupero del soggetto e perciò comprende sia elementi clinici che psico-sociali, relativi a diversi aspetti o aree: cognitiva, affettivo-relazionale, linguistico-comunicativa, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e di autonomia personale e sociale.
Alla DF segue poi il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); quest’ultimo, partendo dai diversi elementi indicati nella DF in merito alle diverse aree in esame, ne individua il prevedibile livello di sviluppo. Essa traccia, cioè, un profilo di prevedibile sviluppo nella dinamica funzionale dell’alunno. Viene redatto dalla commissione della diagnosi, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati nel sostegno, con la collaborazione della famiglia.
L’ultimo documento, che, sulla base dei precedenti, indica il vero e proprio percorso di lavoro da attivare, è il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Esso è finalizzato a garantire il diritto all’istruzione e all’integrazione e viene formulato annualmente dai docenti curriculari e di sostegno, dagli operatori delle ASL e dai genitori. Vengono infatti indicati gli interventi individualizzati di tipo didattico-educativo, riabilitativo, extrascolastico e familiare. 
Il PEI viene dunque assunto alla fine di una procedura che nasce in un contesto sanitario, ma si conclude ed assume rilievo giuridico nella scuola, come indicato dalla recente sentenza n. 763/2012 del TAR Toscana. In essa si chiarisce che, con la stesura del PEI, l’integrazione deve divenire un concreto diritto, da realizzarsi nell’attivazione degli interventi in esso indicati, che la scuola deve garantire, senza alcuna riduzione. Le ore di sostegno indicate in esso, perciò, non si toccano

Rilievo giuridico del Piano Educativo Individualizzato: una sentenza del TAR Toscana stabilisce che le ore di sostegno indicate in esso non possono essere ridotte.

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