Certificazione, Diagnosi funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato: quando devono essere redatti e da chi?
Continua anche questa settimana il breve excursus sulle informazioni che possono essere utili alle famiglie in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Come già rilevato, infatti, molti genitori incontrano non poche difficoltà, soprattutto all’inizio e spesso faticano a districarsi nei meandri della burocrazia scolastica.
Uno degli aspetti fondamentali che accompagnano il percorso scolastico degli alunni con disabilità è la stesura dei documenti, in base ai quali procedere nel cammino educativo e didattico. Essi prendono le mosse dalle indicazioni fornite in area medica e funzionale e devono essere stilati da gruppi di lavoro eterogenei, seguendo i tempi e le modalità indicati dalle norme di riferimento.
Il percorso che porta all’assegnazione del docente di sostegno e agli adempimenti connessi prende origine dalla produzione della certificazione, su richiesta delle famiglie, come previsto dalla Legge 104/92. Si tratta del documento che, partendo dalla diagnosi e dalla patologia, indica la tipologia di disabilità che ne deriva e la sua gravità, nonché l’eventuale necessità di personale assistente, di trattamenti riabilitativi e dell’insegnante di sostegno. Ad essa si accompagna la stesura della Diagnosi Funzionale (DF), che è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno. Quest’ultima viene redatta da una commissione apposita ed è finalizzata al recupero del soggetto; comprende perciò sia elementi clinici che psico-sociali, relativi a diverse aree.
Tale documentazione viene consegnata presso le segreterie scolastiche e a partire da essa si avvia l’iter che porta poi all’assegnazione delle risorse necessarie: i docenti di sostegno e, se indicato, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.
Alla DF segue poi il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); quest’ultimo, partendo dai diversi elementi indicati nella DF in merito alle diverse aree in esame, ne individua il prevedibile livello di sviluppo.
L’ultimo documento, che, sulla base dei precedenti, indica il vero e proprio percorso di lavoro da attivare, è il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Esso è finalizzato a garantire il diritto all’istruzione e all’integrazione e deve indicare gli interventi individualizzati di tipo didattico-educativo, riabilitativo, extrascolastico e familiare. Il PEI ha rilievo giuridico, come indicato dalla recente sentenza n. 763/2012 del TAR Toscana, in cui si chiarisce che con esso l’integrazione deve divenire un concreto diritto, da realizzarsi nell’attivazione degli interventi in esso indicati, che la scuola deve garantire, senza alcuna riduzione.
I soggetti coinvolti, le modalità, i tempi e le scadenze per la stesura e per gli aggiornamenti di PDF e PEI sono indicati del dettaglio nel DPR del 24/02/1994. Essi, insieme alla loro osservanza, rappresentano l’esercizio dei diritto all’istruzione e sono un preciso dovere dei soggetti coinvolti nella presa in carico dell’alunno con disabilità.
Proprio dei diritti e dei doveri di tali soggetti ci occuperemo nei prossimi giorni.